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Veicoli concessi in comodato - Obblighi di aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e della carta di circolazione

1 Premessa

L’art. 94 co. 4-bis del DLgs. 30.4.92 n. 285 (Codice della strada) ha previsto alcuni obblighi di comunicazione alla Motorizzazione Civile, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, laddove un soggetto diverso dall’intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, rinviando al regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada (DPR 16.12.92 n. 495) l’individuazione delle fattispecie ricadenti nella nuova previsione legislativa.

Al fine di consentire l’attuazione della predetta norma, l’art. 1 del DPR 28.9.2012 n. 198 ha quindi introdotto l’art. 247-bis nel suddetto DPR 16.12.92 n. 495, in vigore dal 7.12.2012.

 

Scopo degli obblighi di comunicazione in esame è quello di rendere maggiormente certa l’identi­ficazione dei responsabili della circolazione dei veicoli e, pertanto, l’annotazione dell’intestazione temporanea presuppone l’uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore.

Nonostante la nuova disciplina individui numerose fattispecie per cui è richiesto l’aggiornamento dei dati dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e della carta di circolazione, la presente Circolare si limita ad analizzare la concessione di veicoli in comodato.

 

2 Decorrenza

Nonostante la norma attuativa sia entrata in vigore il 7.12.2012, con la circ. Min. Infrastrutture e Trasporti 6.12.2012 n. 33691 è stato chiarito che la concreta operatività della nuova disciplina è subordinata alla realizzazione delle necessarie procedure informatiche.

Secondo quanto precisato dalla successiva circ. Min. Infrastrutture e Trasporti 10.7.2014 n. 15513, le nuove procedure saranno concretamente operative dal 3.11.2014.

Pertanto, l’obbligo di annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli e, ove previsto, di aggiorna­mento della carta di circolazione:

-          riguarda soltanto gli atti posti in essere a decorrere dal 3.11.2014;

-          non sussiste per gli atti posti in essere tra il 7.12.2012 e il 2.11.2014 (in relazione ai quali gli adempimenti in esame possono però essere effettuati facoltativamente).

 

3 Ambito soggettivo

3.1 Soggetti legittimati a concedere i veicoli in comodato

I soggetti legittimati a concedere a terzi veicoli in comodato, in qualità di intestatari della carta di circolazione, possono essere:

-          il proprietario del veicolo, ivi compreso il “trustee”;

-          il locatario (nel caso di leasing), previo assenso del locatore;

-          l’usufruttuario;

-          l’acquirente, nell’ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio, previo assenso del ven­di­to­re.

N.B. Divieto di sub-comodato

Il comodatario non può a sua volta concedere ad un altro soggetto l’uso del veicolo (c.d. “sub-como­da­to”).

 

3.2 Soggetti legittimati all’utilizzo dei veicoli

I veicoli possono essere concessi in comodato:

-          sia a persone fisiche;

-          che a persone giuridiche (aziende, enti ed organizzazioni).

 

3.3 Soggetti tenuti ad adempiere agli obblighi di comunicazione

Gli obblighi di comunicazione finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e della carta di circolazione sono, in linea generale, a carico dell’utilizzatore del veicolo (comodatario).

È, tuttavia, prevista la possibilità che il comodatario (“avente causa”) deleghi i relativi adempimenti al comodante (“dante causa”).

 

3.3.1 Familiari conviventi - Esclusione

Nel caso di comodato, sono esentati dall’obbligo di aggiornamento i componenti del nucleo familiare, purché conviventi.

Tali soggetti possono, comunque, richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione (senza applica­zione delle previste sanzioni, qualora non ci si avvalga di tale facoltà).

 

3.3.2 Comodato di veicoli aziendali

In caso di comodato di veicoli aziendali, la richiesta di annotazione nell’Archivio Nazionale dei Vei­coli deve essere effettuata, su delega del comodatario, dalla persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto dell’azienda (o dell’ente) comodante.

 

3.4 Autotrasportatori

La disciplina in esame non è attualmente applicabile ai veicoli dei soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di:

-          iscrizione al Registro elettronico nazionale (REN) o all’Albo autotrasportatori;

-          licenza per il trasporto di cose in conto proprio;

-          autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovet­ture in uso di terzi (taxi o noleggio con conducente).

Con riferimento a tali veicoli, infatti, saranno successivamente emanate apposite disposizioni.

 

4 Ambito oggettivo

La disciplina in esame si applica in relazione:

-          agli autoveicoli;

-          ai motoveicoli;

-          ai rimorchi (inclusi i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonostante sia­no stati esonerati dal regime dei beni mobili registrati).

 

Gli obblighi di comunicazione finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e della carta di circolazione sussistono nel caso in cui un soggetto abbia la temporanea disponibilità di un veicolo intestato ad un terzo:

-          a titolo di comodato;

-          per un periodo superiore a 30 giorni;

-          per un uso esclusivo e personale.

 

Poiché la disciplina in esame non è attualmente applicabile ai veicoli adibiti al trasporto di cose o di persone in base ad un titolo autorizzativo, al momento viene presa in considerazione unicamente l’ipotesi di veicolo di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate, immatricolato in uso proprio e utilizzato dal comodatario per il medesimo uso.

 

4.1 Periodo superiore a 30 giorni

Con riferimento al periodo di 30 giorni:

-          tale periodo va computato in giorni naturali e consecutivi;

-          non rileva la circostanza che si esaurisca nell’arco di un unico anno solare ovvero si protragga a cavallo di due o più anni solari successivi.

 

4.2 Comodato di veicoli aziendali

La circ. Min. Infrastrutture e Trasporti 10.7.2014 n. 15513 (§ E.1.1) include nell’ambito del comodato di veicoli aziendali:

-          i veicoli di proprietà di case costruttrici concessi dalle stesse in comodato, per periodi superiori a 30 giorni, a soggetti esterni alla struttura organizzativa d’impresa (es. giornalisti, istituzioni pubbliche, ecc.) per esigenze di mercato o di rappresentanza connesse a particolari eventi;

-          i veicoli in disponibilità di aziende (comprese le case costruttrici) o di enti (pubblici o privati) a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di loca­zione senza conducente concessi, per periodi superiori a 30 giorni, in comodato d’uso gratuito ai propri dipendenti.

 

Al riguardo, la circ. Min. Infrastrutture e Trasporti 27.10.2014 n. 23743 ha precisato che:

-          il comodato, per sua natura, è a titolo gratuito; pertanto, è da escludere la sussistenza del comodato ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo (ad esempio, per una prestazione di lavoro subordinato o di altra prestazione d’opera);

-          anche per il comodato di veicoli aziendali deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore.

 

Sono, quindi, escluse dalla disciplina in esame le seguenti fattispecie:

-          l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di fringe benefit, cioè di retribuzioni in natura consistenti nell’assegnazione di veicoli ai dipendenti che li utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private, non configurandosi l’ipotesi di comodato (in assenza del carattere della gratuità);

-          in generale, l’utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per l’esercizio dell’attività lavorativa ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero), non sussistendo l’uso esclusivo e personale del veicolo;

-          l’ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell’utilizzo del medesimo veicolo aziendale, venen­do meno l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale, nonché la continuità temporale dello stesso.

 

5 ADEMPIMENTI

Gli obblighi di comunicazione finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e della carta di circolazione devono essere adempiuti entro 30 giorni dal momento in cui si verifica la situazione oggetto della disciplina in esame.

In caso di comodato, il termine di 30 giorni va calcolato:

-          dalla data di stipula del contratto (sia per iscritto, che in forma orale);

-          in giorni naturali e consecutivi.

 

In caso di veicoli concessi in comodato, occorre distinguere gli adempimenti in relazione alla circo­stanza che l’utilizzo del terzo riguardi:

-          un veicolo personale; in tal caso, è necessario l’aggiornamento sia dell’Archivio Nazionale dei Veicoli che della carta di circolazione;

-          un veicolo aziendale; in tal caso, è necessaria la sola annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli.

-           

Imprenditore individuale

Con riferimento ai veicoli intestati all’imprenditore individuale, si evidenzia che:

-          se il veicolo costituisce bene personale dell’imprenditore, il relativo comodato dà luogo alla necessità di aggiornamento sia dell’Archivio Nazionale dei Veicoli che della carta di circola­zione;

-          se il veicolo costituisce bene strumentale dell’impresa, il relativo comodato dà luogo esclu­sivamente alla necessità di aggiornamento dei dati nell’Archivio Nazionale dei Veicoli e non anche della carta di circolazione.

 

5.1 VEICOLI “PERSONALI” IN COMODATO

5.1.1 Istanza per l’aggiornamento della carta di circolazione

Nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione conceda in comodato l’utilizzo del proprio veicolo “personale” ad un terzo per un periodo superiore a 30 giorni, il comodatario (salvo delega al comodante) ha l’obbligo di:

-          darne comunicazione al competente Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC);

-          richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione, mediante il rilascio dell’apposito tagliando.

 

Allegati alla domanda

Alla domanda di rilascio del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione, il comodatario deve allegare:

-          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il comodante attesta di aver posto il veicolo nella disponibilità del comodatario (con la fotocopia di un valido documento di identità o di riconoscimento del comodante);

-          l’atto di assenso del locatore (in caso di veicolo in leasing) o del venditore (in caso di acqui­sto con patto di riservato dominio);

-          l’attestazione di versamento di 16,00 euro sul c.c.p. n. 4028, per l’imposta di bollo dovuta per l’istanza;

-          l’attestazione di versamento di 9,00 euro sul c.c.p. n. 9001, per i diritti di motorizzazione.

 

5.1.2 Tagliando di aggiornamento della carta di circolazione

A seguito di tale domanda:

-          viene emesso il tagliando di aggiornamento della carta di circolazione, nel quale sono anno­tati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del comodatario (ovvero la sede principale o secondaria se si tratta di persona giuridica), nonché la scadenza del comodato;

-          viene apposta la dicitura “Comodato - Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s.”.

-           

5.1.3 Cancellazione dell’annotazione del comodato

In seguito alla scadenza del comodato, il comodante può ottenere la cancellazione dell’annotazione del comodato e il pieno ripristino dello stato precedente, mediante richiesta di duplicato della carta di circolazione.

Nel caso in cui, prima della scadenza del contratto di comodato, vi sia stata la rinuncia del comodatario, il comodante deve allegare all’istanza di duplicato della carta di circolazione la propria dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante tale circostanza.

 

5.2 VEICOLI AZIENDALI IN COMODATO

Per il comodato di veicoli aziendali, come sopra definiti, viene prevista una particolare disciplina.

Tale disciplina si applica con riferimento ai seguenti soggetti:

-          dipendenti;

-          soci;

-          amministratori;

-          collaboratori dell’azienda;

-          imprenditori individuali, se il veicolo costituisce bene strumentale dell’impresa.

 

5.2.1 Istanza per l’annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli

La persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto dell’azienda o dell’ente comodante, su delega del comodatario, deve presentare istanza (redatta conformemente all’Allegato B/1 alla circ. 10.7.2014 n. 15513) ai fini dell’annotazione del comodato nell’Archivio Nazionale dei Veicoli.

In tal caso, per finalità di semplificazione, non è previsto anche l’aggiornamento della carta di circo­lazione.

 

Allegati alla domanda

Alla domanda deve essere allegata:

-          la delega del comodatario;

-          l’attestazione di versamento di 16,00 euro sul c.c.p. n. 4028, per l’imposta di bollo dovuta per l’istanza;

-          l’attestazione di versamento di 9,00 euro sul c.c.p. n. 9001, per i diritti di motorizzazione.

 

Non è invece necessario l’atto di assenso del locatore (in caso di veicolo in leasing) o del venditore (in caso di acquisto con patto di riservato dominio).

 

Pluralità di veicoli aziendali

Nel caso di concessione in comodato di una pluralità di veicoli aziendali, è prevista la possibilità di presentare un’unica istanza cumulativa (redatta conformemente all’Allegato B/1 alla circ. 10.7.2014 n. 15513), alla quale dovranno essere allegati, oltre alla predetta documentazione, anche:

-          l’elenco dei veicoli e dei relativi comodatari;

-          l’attestazione di versamento di 16,00 euro, per l’imposta di bollo dovuta per l’istanza;

-          l’attestazione di versamento di 9,00 euro per ciascun veicolo, per i diritti di motorizzazione.

 

5.2.2 Attestazione di annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli

A fronte dell’istanza, viene rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli delle informazioni rilevanti.

Al riguardo, è stato precisato che:

-          non è necessario che la predetta attestazione sia tenuta a bordo del veicolo aziendale;

-          la sua mancanza non costituisce violazione suscettibile di sanzionamento in sede di controllo stradale.

 

5.2.3 Scadenza del comodato

Alla scadenza del comodato di veicoli aziendali non occorre effettuare alcuna comunicazione, posto che il veicolo si considera implicitamente rientrato nella piena disponibilità del comodante.

Una nuova comunicazione dovrà essere effettuata solo nel caso in cui lo stesso veicolo venga concesso in comodato ad un nuovo soggetto.

 

5.2.4 Cessazione anticipata del comodato

In caso di cessazione anticipata del comodato di veicoli aziendali:

-          se il veicolo rientra nella disponibilità del comodante senza essere concesso ad un nuovo comodatario, occorre effettuare la comunicazione di cessazione;

-          se il veicolo, entro 30 giorni, viene posto nella disponibilità di un nuovo soggetto, non deve essere comunicata la cessazione del precedente comodato, ma è sufficiente comunicare il nuovo comodato.

 

6 Sanzioni

In caso di inottemperanza alle nuove disposizioni, per gli atti posti in essere a partire dal 3.11.2014:

-          si applicano le sanzioni amministrative da 705,00 a 3.526,00 euro;

-          è, inoltre, previsto il ritiro della carta di circolazione.

 

Atti posti in essere prima del 3.11.2014

Le suddette sanzioni non si applicano in relazione agli atti posti in essere tra il 7.12.2012 e il 2.11.2014, per i quali è prevista soltanto la facoltà di adempiere agli aggiornamenti introdotti dalle nuove disposizioni.

Autore: Rastelli Gabriele, Di Piramo Elisa

Tags: comodato, carta circolazione, versamento, commercialisti, azienda, monsummano, auto

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